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Deposito temporaneo.... Registro di carico e scarico..... Etichettatura imballi.... per molti un mis

Sono passati ormai 15 anni dal mio inizio in questo "affollato" settore ma, nonostante la "conoscenza" dei produttori (io aggiungo in molti casi "parziale") delle loro responsabilità nella "non corretta" gestione del ciclo dei rifiuti, mi rendo conto che per molti l'argomento è ancora molto ostico...... Oppure volutamente considerato "di poco conto", disinteressandosi delle conseguenze (partiamo dalle sanzioni economiche...) che ci sono dietro l'angolo....

Sembra strano ma nel 2020 dobbiamo ancora ritornarci su.......

L'esempio più semplice che possa fare, per darvi una idea, è la corretta gestione del Registro di Carico e Scarico.... Che ricordo è un documento che ha la stessa validità (e quindi obblighi di tenuta e compilazione...) del più comune Registro IVA....

Ricordo ai più (attenti? disattenti? disinteressati?) solo le sanzioni.....

Fate attenzioni ai commi 2 e 3, dell'art. 258, D. Lgs. n. 152/2006.

ART. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro (€2.600,00) a quindicimilacinquecento euro (€15.500,00); se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro (€26,00) a centosessanta euro (€160,00)

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro (€2.600,00) a quindicimilacinquecento euro (€15.500,00). Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro (€15.500,00) a novantatremila euro (€93.000,00), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro (€1.040,00) a seimiladuecento euro (€6.200,00) per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro (€2.070,00) a dodicimilaquattrocento euro (€12.400,00) per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro (€1.600,00) a novemilatrecento euro (€9.300,00). Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro (€260,00) a millecinquecentocinquanta euro (€1.550,00). La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

Possono bastare "i numeri" indicati per far si che ci metta un po' più di attenzione nella tenuta dei Registri di Carico e Scarico....?

Ricordo poi le etichette su gli imballi......

Basta molto poco per evitare di sentirsi dire " cosa ti avevo detto????".....

Per un approfondimento più "deciso" e se hai bisogno di un confronto, una valutazione se il tuo "sistema rifiuti " è corretto, contattaci....

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