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RISCHI E SANZIONI PER UNA ERRATA CLASSIFICAZIONE

Spesso non è possibile per un Cliente conoscere o essere sempre al passo con i continui aggiornamenti delle Normative Ambientali.

Questo perchè a volte tutto ciò richiede di avere a disposizione sia Risorse Umane che Economiche non alla "portata"....

O a volte perchè le si vuole o le si ignora, con conseguenze (ahimè purtroppo... ) inimmaginabili...

Quanti conosco i propri Rifiuti?

Quanti pensano di averli "Caratterizzati" correttamente?

Vi do un piccolo spunto sulla "pericolosità" di un errato approccio......

RISCHI E SANZIONI PER UN’ERRATA CLASSIFICAZIONE.

La classificazione e caratterizzazione dei rifiuti.

E’ con la fase di identificazione del Rifiuto che poi prende corpo tutta la filiera della Gestione dei Rifiuti

Classificazione e Caratterizzazione del rifiuto > Confezionamento, Etichettatura, Stoccaggio, Registrazione sul Registro Carico/Scarico, Documenti per Trasporto (F.I.R./SISTRI/EVENTUALE ADR), Smaltimento in Sito Idoneo.

Un errore commesso nella Fase di Classificazione e Caratterizzazione del Rifiuto verrebbe “riportato”

in tutte le altre operazioni e verrebbe sicuramente “rilevato” nella fase di controllo, che l’Ente di

controllo potrebbe effettuare in Azienda dal Produttore oppure durante un controllo di routine presso

l’Impianto di Smaltimento/Recupero, presso il Trasportatore del Rifiuto o presso l’Intermediario

Commerciale a cui si è affidato lo smaltimento di questi Rifiuti.

E una volta “rilevato” l’errore, “partono” anche le azioni giudiziarie (verbale/i, sanzioni amministrative e penali etc. etc.)

Senza contare le ulteriori possibili conseguenze (che possono arrivare sino alla chiusura dell’azienda……………….. ).

Sanzioni previste per mancata o errata classificazione e caratterizzazione dei rifiuti.

La sanzione per questo tipo di reato sembrerebbe non avere limiti……

Il 16 Agosto 2011 è entrato in vigore il *D.Lgs 121/2011 (Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) che aggiungendo l’articolo 25 undicies al D.Lgs 231/2001, ha messo sotto il regime sanzionatorio del D.Lgs 231/2001 anche i Reati Ambientali.

E quindi anche i reati sulla Gestione dei Rifiuti.

In sostanza, il D.Lgs 231/2001 considera che alcuni reati (dal 2011 appunto anche quelli Ambientali), siano riconducibili ad un difetto organizzativo dell’Impresa, prevede la sanzione anche verso i Soci dell’Azienda e non più solamente alla persona fisica/amministratore che materialmente ha commesso l’illecito.

Questo comporta che, se non si adotta un Modello 231, l'intero consiglio di amministrazione ne potrebbe rispondere in solido con i propri beni..........

Reato di fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche

chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente)

L’art. 258 comma 4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni;

Il D.Lgs 231 con Sanzione Pecuniaria che va da 150 a 250 quote.

(Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00).

Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 e la massima è a € 387.250,00.

Art. 258 comma 4 del D.Lgs 152/2006

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 483 codice penale Libro II Titolo VII

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Se si sbaglia la classificazione e caratterizzazione del rifiuto, si potrebbe affidare il rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati.

Quindi… Si potrebbe configurare anche il reato di Gestione Illecita di Rifiuti.

L’art 259, comma 1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni e Sanzione Amministrativa fino da €1.550,00 a € 26.000,00

Il D.Lgs 231/2001 con Sanzione pecuniaria (che va da 150 a 250 quote.…).

Art. 259 del D.Lgs 152/2006

Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Vogliamo andare avanti.............????

Sapete cosa succederebbe se (per una mera disattenzione.....?????) a seguito di una errata individuazione dei parametri necessari alla corretta caratterizzazione del rifiuto, venisse assegnato un CER non pericoloso mentre invece se si fosse fatta la ricerca dei composti (anche specifica..) che compongono il vostro rifiuto risultasse invece che il rifiuto è pericoloso?

Vale anche se si assegnano classi di pericolo non appropriate.......

Mi è capitato una volta che mi venisse sottoposta una analisi "parziale" di un rifiuto (solo alcuni parametri ricercati, perché il cliente/produttore probabilmente non è stato ben consigliato... o perché magari essere i parametri minimi da ricercare su un determinato impianto finale, non che questo sia un reato ovvio.......) e sulla base di questa si sarebbe potuto attribuire un CER 161002 (codici a specchio.... qui si apre un altro capitolo.....), quindi NON pericoloso.

Ho richiesto al cliente il ciclo produttivo (e quindi le materie prime utilizzate) da cui derivava il Rifiuto e sul campione consegnatomi ho fatto fare una Analisi di Caratterizzazione ricercando il composto specifico.

Risultato......??? Rifiuto Pericoloso CER 161001

Cosa sarebbe successo se avessimo inviato a Smaltimento quel Rifiuto attribuendogli erroneamente il CER 161002?

La risposta è nella parte alta di questo blog.....

Chiamatemi.... anche solo per avere conferma che non state sbagliando nulla...

Buon lavoro a tutti.

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