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REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2019, n. 36 è stata pubblicata la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, la Legge di conversione, all’art. 6, conferma la soppressione del SISTRI a partire dal 1 gennaio 2019 e l’istituzione del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente.

I soggetti obbligati all’iscrizione al Registro sono:

  • per i Rifiuti Pericolosi: enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di tali rifiuti e gli enti e le imprese che li raccolgono o trasportano, a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti ed intermediari;

  • i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

  • per i Rifiuti non Pericolosi: i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali, da attività industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti e di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, ai sensi dell’art. 189 c.3 del D. Lgs. 152/2006).

I termini e le modalità di iscrizione al nuovo Registro verranno stabiliti dal Ministero dell’Ambiente con un futuro decreto, nel quale saranno anche stabilite le modalità di organizzazione e il funzionamento di tale Registro, nonché l’importo dovuto a titolo di “diritti di segreteria” e l’importo del contributo annuo da versare a decorrere dall’anno 2020.

Fino piena operatività del Registro Elettronico Nazionale la tracciabilità dei rifiuti è garantita compilando i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione rifiuti e il MUD (ai sensi degli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 nella versione precedente al D. Lgs. 205/2010)

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